La Targa Prova

In quest’articolo proviamo a fare un po’ di chiarezza sulla funzione e l’utilizzo della Targa Prova.

La Targa di Prova viene utilizzata su un autoveicolo a motore o suo rimorchio, un ciclomotore, un motoveicolo, una macchina agricola o una macchina operatrice che circolano su strada per esigenze connesse con prove tecniche, sperimentali o costruttive, dimostrazioni o trasferimenti, anche per ragioni di vendita o di allestimento.

In questo modo il D.P.R. 24/11/2001 n. 474 pubblicato sulla gazzetta Ufficiale il 30/01/2002 n. 25, prevede che tali veicoli possano circolare su strada, senza carta di circolazione, con autorizzazione del Ministero delle Infrastrutture.

Tale autorizzazione ha validità annuale e viene rinnovata se i soggetti autorizzati mantengono i requisiti necessari per il rilascio.

Quattro soggetti possono essere autorizzati secondo il disposto del DPR:

  • Le fabbriche costruttrici di veicoli a motore e di rimorchi, i loro rappresentanti, concessionari, commissionari e agenti di vendita, i commercianti autorizzati di tali veicoli, ivi comprese le aziende che esercitano attività di trasferimento su strada di veicoli non ancora immatricolati da o verso aree di stoccaggio e per tragitti non superiori a 100 chilometri, nonché gli istituti universitari e gli enti pubblici e privati di ricerca che conducono sperimentazioni su veicoli;
  • Le fabbriche costruttrici di carrozzerie e di pneumatici;
  • Le fabbriche costruttrici di sistemi o dispositivi di equipaggiamento di veicoli a motore e di rimorchi, qualora l’applicazione di tali sistemi o dispositivi costituisca motivo di aggiornamento della carta di circolazione ai sensi dell’articolo 236 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni, i loro rappresentanti, concessionari, commissionari e agenti di vendita, i commercianti autorizzati di veicoli allestiti con tali sistemi o dispositivi di equipaggiamento;
  • Gli esercenti di officine di riparazione e di trasformazione, anche per proprio conto.

Il veicolo che circola su strada per le esigenze di cui sopra, munito dell’autorizzazione, deve esporre posteriormente una targa, che può essere trasferita da veicolo a veicolo insieme con la relativa autorizzazione.

La targa è composta, nell’ordine, da due caratteri alfanumerici, dalla lettera “P” e da cinque caratteri alfanumerici.

Affinché abbia validità la targa prova, sul veicolo deve essere presente il titolare dell’autorizzazione medesima, o un suo dipendente munito di apposita delega, ovvero un soggetto in rapporto di collaborazione funzionale con il titolare dell’autorizzazione, purché tale rapporto sia attestato da idonea documentazione e il collaboratore sia munito di delega.

Se l’autorizzazione riguarda un’auto nuova, sono ammessi a bordo anche gli eventuali acquirenti potenziali.

L’autorizzazione è valida soltanto in Italia, San Marino, Austria e Germania, con i quali vige un riconoscimento reciproco.

Non ha valore in tutti gli altri paesi Europei ed Extra Europei.

La targa prova, deve essere assicurata dai soggetti autorizzati, con una polizza assicurativa RCA.

Ad oggi, c’è stato un uso fortemente improprio della targa prova, ma ancora non è stata fatta molta chiarezza.

Analizziamo alcuni passaggi, più in dettaglio:

  • La targa prova riguarda solo veicoli non immatricolati: il Tribunale di Vicenza, con la Sentenza del 22 febbraio 2016, ha stabilito che “il veicolo già targato, anche se circola per esigenze di prova, a scopo dimostrativo o per collaudo, non può esibire la targa di prova, la quale deve essere applicata unicamente su veicoli privi di carta di circolazione. Difatti, se la targa di prova presuppone l’autorizzazione ministeriale, e se quest’ultima può essere concessa solo per i veicoli privi di carta di circolazione, ne consegue che l’apposizione della targa di prova sui veicoli già targati è una prassi contra legem. Dei danni derivanti dalla circolazione del veicolo già targato che circoli con targa prova, risponde solo l’assicuratore del veicolo e non l’assicuratore della targa di prova.”
  • La Corte di Cassazione, con sentenza del 20 novembre 2016, ha statuito: “Nessuna norma autorizza la legittima circolazione di un autoveicolo non revisionato e potenzialmente pericoloso per gli altri utenti della strada. Pertanto, l’obbligo di revisione periodica riguarda anche il veicolo provvisto temporaneamente della targa “prova”.
  • Il Giudice di Pace di Arezzo con sentenza n. 3086 del 2017 ha accolto il ricorso contro un verbale emesso dalla Polizia Stradale di Arezzo, che aveva sanzionato un veicolo circolante munito di targa prova regolarmente assicurata, ma riguardante un veicolo già immatricolato e munito della carta di circolazione.

L’ultimo provvedimento emesso dal Giudice di Pace di Arezzo ha di fatto sconvolto un impianto legislativo che sembrava essere consolidato.

Molti pareri sono stati richiesti al Ministero dell’Interno per dirimere una controversia annosa, tra gli addetti ai lavori e le autorità, ma per ora c’è solamente una tregua annunciata, con nota del Ministro Toninelli, a seguito di un’interrogazione al Senato del 5/11/2018 che riportiamo testualmente:

Alla luce della vigente normativa, decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 2001, n. 474 e articolo 98 del Codice della strada, questa Amministrazione ritiene legittima la circolazione di prova anche dei veicoli non ancora immatricolati, sempreché detta circolazione sia connessa ad esigenze di prove tecniche o di vendita. Tuttavia, considerato il diffuso fenomeno di abuso nell’utilizzo delle autorizzazioni alla circolazione di prova, è stata ravvisata l’esigenza di adottare misure correttive al richiamato decreto del Presidente della Repubblica n. 474 del 2001 finalizzate, da un lato, a contrastare tale fenomeno e dall’altro, a garantire che gli operatori del settore possano continuare ad utilizzare in piena legalità le targhe di prova. In quest’ottica è in corso un tavolo tecnico cui partecipano rappresentanti di questa Amministrazione e rappresentanti del Ministero dell’interno, al quale è stato affidato il compito di redigere uno schema di decreto recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica n. 474 del 2001 e il cui scopo è anche quello di definire le modalità e i termini di utilizzo delle targhe di prova sui veicoli immatricolati.

Peraltro, nelle more dell’adozione delle citate modifiche in considerazione della necessità di evitare l’irrogazione di provvedimenti sanzionatori agli operatori del settore, il Ministero dell’interno su sollecitazione di questo Dicastero, ha provveduto a diramare il 30 maggio scorso la circolare n. 300/A/4241/18/105/20/3, con la quale ha richiesto agli organi preposti al controllo di evitare per il momento ogni azione sanzionatoria ed economicamente pregiudizievole nei confronti degli operatori del settore che agiscono secondo la prassi consolidata di utilizzare le targhe prova anche su veicoli già immatricolati ma sprovvisti di copertura assicurativa.

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