Incendio veicolo in sosta

La legge sull’assicurazione obbligatoria n. 990/1969 e l’art. 2054 c.c. sanciscono che “Il conducente di un veicolo senza guida di rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno”.

Inoltre “Il proprietario del veicolo, o, in sua vece, l’usufruttuario o l’acquirente con patto di riservato dominio, è responsabile in solido col conducente, se non prova che la circolazione del veicolo è avvenuta contro la sua volontà”.

L’art. 122 del Codice delle Assicurazioni recita altresì “I veicoli a motore senza guida di rotaie, compresi i filoveicoli e i rimorchi, non possono essere posti in circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate se non siano coperti dall’assicurazione per la responsabilità civile verso i terzi prevista dall’articolo 2054 del codice civile e dall’articolo 91, comma 2, del codice della strada.”

Ribadisce il principio secondo cui l’assicurazione non ha effetto nel caso di circolazione avvenuta contro la volontà del proprietario ….. a partire dal giorno successivo alla denuncia presentata alle autorità di P.S.  

Ma cosa s’intende per “circolazione del veicolo”?

Nell’art. 3, n. 9, del d.lgs. n. 285/1992 cosiddetto “nuovo codice della strada”, si definisce infatti la circolazione, come “il movimento, la fermata e la sosta dei pedoni, dei veicoli e degli animali sulla strada”.

Pertanto la sosta di un veicolo soggetto ad assicurazione obbligatoria in area pubblica, è considerata alla equiparata alla circolazione.

In forza di questi principi possiamo dire che il danneggiato può richiedere il risarcimento del danno al proprietario del mezzo e alla sua compagnia di assicurazione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2054 del codice civile.

Se l’incendio fosse causato dall’azione dolosa di terzi?

In questo caso non può considerarsi un danno da circolazione e quindi nessuna responsabilità ricade sul proprietario del mezzo assicurato, essendo escluso il nesso di causalità, tra la circolazione e l’incendio stesso.

Quali sono i casi in cui non opera la copertura Rca per i danni da incendio del veicolo?

Nelle aree private, ovvero dove l’accesso è consentito solo a chi è autorizzato, e non è quindi un’area aperta al pubblico, non sono compresi i danni da incendio del veicolo assicurato, a meno che non venga sottoscritta la garanzia “ricorso terzi da incendio”, come estensione alla garanzia obbligatoria Rca.

Concludiamo quest’articolo definendo meglio con una sentenza della Cassazione civile (n. 4603/2000, 20911/2005, 17279/2009) quali sono le strade di uso pubblico o ad esse equiparate:

“…per tali ultime sono da intendere quelle aree che, ancorché di proprietà privata, sono aperte ad un numero indeterminato di persone, come certamente è per le aree destinate alla distribuzione di carburante al pubblico degli utenti”.

Inoltre, i criteri per individuare l’ambito di applicazione normativa in tema di assicurazione obbligatoria non consistono necessariamente nella natura privata o pubblica dei diritti di proprietà sulla stessa, né nel fatto che essa sia collocata in una od altra posizione rispetto ad uno stabile di proprietà privata; consistono invece nell’apertura o meno dell’area stessa all’uso pubblico, in termini tali per cui risulti ordinariamente adibita al traffico veicolare (………). Vale a dire, ogniqualvolta l’area, ancorché di proprietà privata, sia aperta ad un numero indeterminato di persone, alle quali sia data la possibilità di accedervi, pur se non titolari di diritti sulla stessa, e ciò comporti la normale circolazione di veicoli al suo interno, sono da ritenere applicabili sia le norme del codice della strada, sia l’art. 2054 c.c., sia la L. n. 990 del 1969, sull’assicurazione obbligatoria” (Cass. civ., n. 17279/2009).

Attenzione quindi, quando si sottoscrive una polizza rca, a valutare tutte le coperture.

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