Bonus Familiare

Il Decreto Fiscale (Dl 124/2019) ha esteso le agevolazioni previste nel 2007 dalla cd Legge Bersani (vedi articolo precedente), pure a mezzi di tipo diverso, ovvero di diversa categoria, non più solamente auto con auto, moto con moto ecc. Sarà possibile quindi assicurare uno scooter, ad esempio, con la miglior classe disponibile all’interno del nucleo familiare risultante dallo stato di famiglia.

Ecco il nuovo testo dell’articolo 134, comma 4 bis, del CAP, in vigore dal 16 febbraio 2020

L’impresa di assicurazione, in tutti i casi di stipulazione di un nuovo contratto e in tutti i casi di rinnovo di contratti già stipulati, purché in assenza di sinistri con responsabilità esclusiva o principale o paritaria negli ultimi cinque anni, sulla base delle risultanze dell’attestato di rischio, relativi a un ulteriore veicolo, anche di diversa tipologia, acquistato dalla persona fisica già titolare di polizza assicurativa o da un componente stabilmente convivente del suo nucleo familiare, non può assegnare al contratto una classe di merito più sfavorevole rispetto a quella risultante dall’ultimo attestato di rischio conseguito sul veicolo già assicurato e non può discriminare in funzione della durata del rapporto garantendo, nell’ambito della classe di merito, le condizioni di premio assegnate agli assicurati aventi le stesse caratteristiche di rischio del soggetto che stipula il nuovo contratto.

Le principali novità

Finora, le agevolazioni previste dalla c.d. “Legge Bersani” venivano applicate solo in caso di acquisto di un ulteriore veicolo della stessa tipologia di quello di riferimento. Il Decreto Fiscale apporta alcune innovazioni: – estende anche ai rinnovi la possibilità di utilizzare la migliore classe di merito nell’ambito del nucleo familiare, ma solo se tali rinnovi riguardano contratti con attestati di rischio completi e privi di sinistri con responsabilità esclusiva o principale o paritaria negli ultimi 5 anni, più l’anno in corso; – estende anche ai contratti relativi ad altre tipologie di veicolo i benefici della migliore classe di merito, ad esempio permettendo di collocare in classe di merito CU 1 un autocarro avvalendosi dell’attestato di rischio di una autovettura o di un motociclo in classe di merito CU 1.

Le nuove disposizioni normative dovranno essere applicate ai nuovi contratti stipulati a partire dal 16 febbraio 2020 e, nel caso dei rinnovi, ai contratti aventi scadenza annuale uguale o successiva a tale data, sempreché in entrambi i casi siano assicurati veicoli di proprietà di persone fisiche;

La nuova norma dovrà essere applicata anche ai rinnovi dei contratti provenienti da altre compagnie.

Qualora il proprietario del veicolo per il quale venga richiesto di applicare la classe più favorevole ai sensi della nuova normativa, sia diverso da quello del veicolo di riferimento, è indispensabile acquisire preventivamente la certificazione dello Stato di Famiglia che attesti la situazione di “familiare stabilmente convivente”, tenendo conto del fatto che tale certificazione ha validità di 6 mesi e che la stessa non potrà essere richiesta, ove già acquisita e ancora valida.

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